Il catasto fabbricati e la gestione degli impianti fotovoltaici

Il 19 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare, la 36/E, in cui si trattano temi catastali e fiscali riguardanti gli impianti fotovoltaici. Al tempo, si era da poco attuata l’unione fra lo stesso istituto, che trattava le questioni fiscali, e l’Agenzia del Territorio, che si occupava, invece, dei temi catastali. Prima dell’unione, entrambe trattavano l’argomento degli impianti fotovoltaici, ciascuna sì con le proprie competenze, ma in modi diversi, causando spesso confusione e dubbi presso i contribuenti.

 

La circolare – dati catastali

Uno dei temi più importanti trattati nella circolare riguarda gli immobili su cui sono stati installati gli impianti fotovoltaici. Da una parte, quelli che ospitano le centrali elettriche che sfruttano i pannelli, sono categorizzate al catasto fabbricati con la sigla D/1 (opifici) e la loro rendita comprende anche i pannelli.

Dall’altra, non devono essere registrati al catasto fabbricati gli immobili che presentano almeno una di queste caratteristiche:

 

  • La potenza nominale dell’impianto fotovoltaico (cioè quella che genera o assorbe quando è in funzione) non supera 3 Kw per ciascuna unità immobiliare servita.
  • La potenza nominale totale in Kw è inferiore al triplo delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dal fatto che sia installato al suolo o integrato a immobili già censiti al catasto fabbricati.
  • Per le installazioni al suolo, il volume composto dall’intera area destinata all’intervento, compresi gli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici, e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi non supera i 150 metri cubi.

 

La circolare – dati fiscali

Se gli impianti fotovoltaici sono dichiarati al catasto fabbricati, allora sono considerati beni immobili e, dal punto di vista fiscale, sono qualificati secondo la loro rilevanza catastale, senza considerare la categoria delle unità che li ospitano.

La vendita di un impianto fotovoltaico qualificato come bene mobile, fatta nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, è soggetta a imposizione IVA. Se, invece, è considerato bene immobile e viene venduto o affittato, allora subentra l’esenzione, sebbene questa presenti molte eccezioni. Che sia mobile o immobile, l’aliquota IVA eventualmente applicabile è quella intermedia, pari al 10%.

La circolare – altri aspetti

Gli impianti fotovoltaici possono essere messi su beni di terzi o in leasing, il che comporta profili fiscali diversi per ciò che riguarda l’imposizione sui trasferimenti e sui redditi, anche se, in questo caso, la società proprietaria dell’impianto fosse considerata “non operativa”.

In più, ci sono i profili relativi la formazione del diritto di superficie, l’affitto di terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici e il “Quinto Conto energia. Questo dispone che i produttori di energia fotovoltaica possono beneficiare di due diversi incentivi, la tariffa premio e omnicomprensiva, in relazione, rispettivamente, all’energia prodotta e auto-consumata e all’energia prodotta e distribuita. Il primo costo è da considerarsi contributo a fondo perduto, quindi esente IVA ma imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap se percepito durante l’esercizio di un’attività commerciale. Il secondo è valido sia per l’una, che per gli altri.

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